Acconto IMU 2025

Pulsante per effettuare il Calcolo IMU 2025

Con Delibera di Consiglio n. 13 dell’11 marzo 2025 sono state confermate per l’anno 2025 le aliquote dello scorso anno.
Il versamento dell’acconto deve essere effettuato dal 1° al 16 giugno 2025.

Applicativo per il Calcolo IMU 2025

Aliquote 2025

  • Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,6%(Sono assimilate all’abitazione principale le unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all’art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019)
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10): 0,1%
  • Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D: 1,06%
  • Terreni agricoli: Esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
  • Aree fabbricabili: 1,14%
  • Altri fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D): 1,14%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni

Immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell’esenzione presenti nel regolamento: Sono esenti solo i fabbricati (non le aree edificabili) utilizzati dai soggetti ENC di cui alla lett. i), co. 1, art. 7, D.lgs. 504/92 (ONLUS o ETS) destinati allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i), in applicazione delle disposizioni dell’art 91-bis, D.L. 1/2012 e del Decreto Min Fin. n. 200/2012, secondo quanto stabilito dall’art. 24 del Regolamento, a condizione della previa presentazione entro i termini di legge di apposita dichiarazione IMU.

Precisazioni
Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all’abitazione principale, le detrazioni e le
agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.
Per le fattispecie di cui all’art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l’imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull’aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.
Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all’art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.
Le pertinenze dell’abitazione principale, in particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.
Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Regolamento IMU 2020