Le aliquote Imu e Tasi deliberate dal Consiglio comunale

Si riporta di seguito il dispositivo della delibera adottata dal Consiglio comunale di Potenza: Si delibera di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni da applicare all’Imposta municipale propria (IMU):

  • aliquota di base pari all’1,06%, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Decreto legge 201/2011;
  • aliquota ridotta dello 0,6%, con detrazione di euro 200 fino a concorrenza dell’imposta dovuta, per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze, ai sensi dell’art. 13, commi 7 e 10, del Decreto legge 201/2011;
  • aliquota agevolata dello 0,76% per le abitazioni concesse con contratto a canone agevolato a soggetti a basso reddito, i cui proprietari siano stati ammessi, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 6 giugno 2012, agli incentivi previsti per i cosiddetti “Contratti Assistiti”.
  1. Approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni del Tributo per i servizi indivisibili (TASI):
  • aliquota pari allo 0,25%, con detrazioni come di seguito specificate, per:

a)      abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze come definite ai fini IMU;

b)      unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari come definite ai fini IMU;

c)      casa coniugale e relative pertinenze come definite ai fini IMU assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Con riferimento alle sole fattispecie riportate alle precedenti lettere a), b) e c), dal tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 100, oltre euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; la detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;  

  • aliquota pari allo 0,25%, senza detrazioni per:

d)     fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;

e)      unità immobiliari non assoggettate ad IMU possedute e non concesse in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

f)       fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

  • aliquota pari allo 0,08% per:

g)      fabbricati rurali ad uso strumentale;

h)      fabbricati ed aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU dell’1,06%.

  1. Prevedere che, nel caso in cui le unità immobiliari fossero occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale sull’immobile, la TASI determinata a seguito dell’applicazione delle aliquote individuate al precedente punto 2 venga corrisposta nella misura del 20% dall’occupante e del restante 80% dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
  2. Dare atto che la somma delle aliquote TASI ed IMU, come stabilite per ciascuna tipologia di immobile ai precedenti punti 1 e 2, rispettano il vincolo di cui all’articolo 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  3. Trasmettere, a norma dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto legge 201/2011 e dell’articolo 1, comma  688, della Legge 27 dicembre 2013. n. 147, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 10 settembre 2014.